Accesso Civico

ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la Fondazione ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale ed è disciplinato dall’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La richiesta può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata ed è gratuita.
A chi presentare l’istanza e relative modalità:
L’istanza, debitamente sottoscritta e corredata dalla copia fotostatica del documento d’identità del richiedente, indirizzata alla cortese attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, avv. Aldo Costa, può essere presentata:
a mezzo posta ordinaria, all’indirizzo “Fondazione Politeama – Città di Catanzaro, Via G. Jannoni s.n.c., 88100 Catanzaro (CZ)”
a mezzo mail all’indirizzo: amministrazione@politeamacatanzaro.net
a mezzo PEC all’indirizzo: politeamacatanzaro@pec.it

personalmente presso la sede della Fondazione.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, __________________ (tel. ___________________),  a mezzo PEC all’indirizzo:  __________________________________

ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque ad accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalla Fondazione, ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto sulla trasparenza ed è disciplinato dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, come novellato dal D. Lgs. 97/2016 (Freedom of Information Act – F.O.I.A.).

La richiesta può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione di dati o documenti su supporti e materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si richiede l’accesso.

A chi presentare l’istanza e relative modalità:

L’istanza, debitamente sottoscritta e corredata dalla copia fotostatica del documento d’identità del richiedente, indirizzata all’ Ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni, può essere presentata:

a mezzo posta ordinaria, all’indirizzo “Fondazione Politeama – Città di Catanzaro, Via G. Jannoni s.n.c., 88100 Catanzaro (CZ)”

a mezzo mail all’indirizzo: amministrazione@politeamacatanzaro.net

a mezzo PEC all’indirizzo: politeamacatanzaro@pec.it

personalmente presso la sede della Fondazione.

Termini del procedimento

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. I termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ad eventuali controinteressati, che possono opporsi entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Conclusione del procedimento

In caso di accoglimento dell’istanza, nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere comunque trasmessi decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, Avv. Aldo Costa, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, __________________ (tel. ___________________),  a mezzo PEC all’indirizzo:  __________________________________

In alternativa il richiedente può proporre ricorso al TAR (anche avverso la decisione del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza a seguito di riesame), entro trenta giorni ai sensi dell’art. 116 c.p.a. di cui al D.lgs. 104/2010.

Limiti al diritto di accesso

L’art. 5-bis comma 1 del D. Lgs 33/2013 prevede che l’accesso deve essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici:

-sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso va altresì negato, ai sensi dell’art. 5- bis comma 2, se ciò risulti necessario per evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

-protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, libertà e segretezza della corrispondenza e interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali.

REGISTRO DEGLI ACCESSI
Politeama Registro degli accessi agli atti